Gli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2019/882, c.d. European Accessibility Act (“EAA”), recepita in Italia con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, sono entrati in vigore lo scorso 28 giugno 2025.
La nuova normativa segna un cambiamento rilevante: non più solo le pubbliche amministrazioni e le imprese private di grandi dimensioni, ma potenzialmente tutte le imprese saranno tenute a rendere i propri prodotti e servizi digitali accessibili a persone con disabilità.
1. I soggetti coinvolti
L’ambito di applicazione soggettiva della nuova normativa è piuttosto ampio: gli obblighi di nuova introduzione riguardano infatti tutte le imprese che forniscono ai consumatori finali determinati prodotti e servizi digitali.
Tuttavia, il D.Lgs. n. 82/2022 prevede una esenzione per le microimprese, definite come quelle imprese con meno di 10 addetti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Per queste realtà l’applicazione dell’obbligo di rendere i propri prodotti e servizi accessibili resta limitata ad alcune specifiche ipotesi e non si estende in modo generalizzato.
Per quanto riguarda le PMI non microimprese, la normativa introduce invece un criterio di proporzionalità. Le PMI potranno infatti dimostrare, in via documentata, che il rispetto integrale dei requisiti di accessibilità comporterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro struttura, capacità tecnica ed economica. Tale valutazione, però, non esonera completamente dall’obbligo, ma può giustificare misure di adattamento parziale. In ogni caso, resta fermo che l’eventuale invocazione della deroga deve essere oggetto di valutazione caso per caso, e la sua non corretta applicazione può esporre a rilievi e sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza.
Da notare, infine, che la nuova normativa prevede alcuni ulteriori meccanismi di gradualità: i prodotti immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare ad essere commercializzati fino al 28 giugno 2030, mentre per i servizi digitali l’obbligo si applica in via immediata. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i servizi già forniti in forza di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore.
2. Prodotti e servizi interessati
I principali ambiti merceologici interessanti dalla nuova normativa includono:
– siti web e applicazioni mobili;
– servizi di comunicazione elettronica;
– servizi bancari online;
– terminali self-service (es. bancomat, biglietterie automatiche);
– servizi di trasporto (es. app e portali per la prenotazione di biglietti);
– e-book e software di lettura.
3. Cosa cambia in concreto?
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, è obbligatorio conformarsi ai criteri tecnici di accessibilità definiti dagli standard internazionali WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/) di livello A e AA, che impongono, tra l’altro:
– corretta navigabilità tramite tastiera e screen reader;
– testi alternativi per immagini e contenuti visivi;
– sufficiente contrasto cromatico;
– accesso ai contenuti multimediali tramite trascrizioni e sottotitoli;
– compatibilità con tecnologie assistive
4. Conseguenze in caso di inadempimento
Il mancato rispetto dei nuovi obblighi in tema di accessibilità può comportare:
– sanzioni amministrative fino a 40.000 euro;
– limitazioni all’immissione sul mercato di prodotti e servizi;
– azioni correttive imposte dall’autorità competente (in Itali, l’Agenzia per l’Italia Digitale o “AgID”);
– danni reputazionali rilevanti, soprattutto in settori orientati alla user experience e all’innovazione.
Per le aziende di grandi dimensioni, con fatturato annuo superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli ultimi tre esercizi, si applicano – in forza del richiamo espresso operato dal D.Lgs. n. 82/2022 – le sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), comprensive di misure correttive, diffide e sanzioni pecuniarie aggravate e commisurate al fatturato dell’azienda.
5. Considerazioni finali
Per gli operatori di mercato che vendono i propri prodotti e servizi ai consumatori tramite siti di e-commerce e app, nonché per tutti i soggetti che offrono servizi funzionali al funzionamento di tale infrastruttura informatica (sviluppatori, agenzie di comunicazione digitale), l’accessibilità non è più una mera opzione etica o reputazionale, bensì un requisito di compliance normativa.
Le aziende che sapranno affrontare il cambiamento con consapevolezza, integrando criteri di accessibilità fin dalla fase di progettazione (c.d. “accessibility by design”), potranno trasformare un obbligo in un vantaggio competitivo duraturo.
Si invitano le imprese interessate a pianificare tempestivamente gli interventi di adeguamento, tra cui:
– audit di accessibilità finalizzati alla verifica tecnica dei propri asset digitali sotto il profilo dell’accessibilità (in particolare, siti e-commerce e relative app rivolte ai consumatori);
– documentazione e tracciabilità al fine di poter dare evidenza dell’adeguamento alla nuova normativa e aggiornare periodicamente le proprie soluzioni digitali;
– revisione dei contratti con fornitori, assicurandosi che anche i terzi coinvolti nella propria filiera rispettino i requisiti richiesti;
– formazione dei team interni, in particolare coinvolgendo sviluppatori, designer, marketing e legali.
Lo studio è a disposizione per supportare negli audit preliminari, nella formazione e in tutti i connessi profili legali e operativi.
FAQ – Accessibilità Digitale ed European Accessibility Act
Chi è obbligato a rispettare l’European Accessibility Act dal 2025?
Tutte le imprese che forniscono ai consumatori finali prodotti e servizi digitali (siti web, app, e-commerce, software, terminali self-service). L’obbligo si applica anche alle PMI, salvo esenzioni per le microimprese.
Le microimprese sono obbligate a rispettare l’accessibilità digitale?
In generale no: le microimprese (meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato) sono esentate da gran parte degli obblighi previsti dal D.Lgs. 82/2022, salvo alcuni casi specifici espressamente previsti.
Quali standard devono rispettare siti e app?
Devono rispettare le WCAG 2.1 – livello A e AA, che prevedono: navigabilità assistita, testi alternativi per immagini, contrasto visivo adeguato, accesso ai contenuti multimediali, compatibilità con screen reader e dispositivi assistivi.
Cosa succede se un’azienda non si adegua?
Sono previste sanzioni fino a 40.000 euro. Per le aziende con oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo medio negli ultimi tre esercizi, si applicano le più severe sanzioni della Legge Stanca (L. 4/2004), fino anche al 5% del fatturato annuo.
È prevista una gradualità nell’applicazione della normativa?
Sì. I prodotti digitali immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 possono essere venduti fino al 28 giugno 2030. Per i servizi digitali, invece, l’obbligo è immediato. Restano esclusi i servizi già regolati da contratti in vigore prima di tale data.
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