Molti rapporti B2B vengono ormai perfezionati attraverso portali fornitori, piattaforme digitali, aree riservate o procedure di adesione nelle quali l’utente manifesta il proprio consenso selezionando una o più caselle.
Con l'ordinanza n. 20945 del giugno 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità con cui devono essere approvate le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali dei contratti conclusi tra imprese attraverso procedure telematiche.
In breve, l’ordinanza non mette in discussione, in termini generali, la possibilità di concludere mediante "point and click" un contratto a forma libera, ma esclude che la mera spunta sia di per sé sufficiente per la specifica approvazione richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c..
Il caso e il principio espresso dalla Cassazione
La controversia riguardava un contratto di fornitura di energia elettrica concluso telematicamente tra due società. L’impresa cliente aveva agito dinanzi al Tribunale di Viterbo contestando una modifica delle condizioni economiche, mentre il fornitore aveva eccepito la competenza esclusiva del Tribunale di Roma in forza di una clausola delle condizioni generali, che assumeva approvata mediante un secondo flag.
Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’efficacia della clausola, ma aveva comunque dichiarato competente il Tribunale di Roma in applicazione degli ordinari criteri territoriali. La Cassazione ha invece individuato la competenza del Tribunale di Viterbo, rilevando l’incompletezza dell’eccezione subordinata formulata dal fornitore.
Nell’esaminare la clausola sul foro, la Corte ha inoltre precisato che, nei contratti telematici tra professionisti aventi a oggetto beni o servizi della società dell’informazione, la specifica approvazione richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c. non può essere soddisfatta dalla sola spunta di una casella, ma richiede una firma elettronica riferita alla relativa dichiarazione.
Il principio riguarda le condizioni generali predisposte unilateralmente e le clausole espressamente indicate dall’art. 1341, comma 2, c.c., tra cui limitazioni di responsabilità, decadenze, clausole compromissorie e deroghe alla competenza. Resta distinto il caso delle clausole oggetto di effettiva trattativa individuale.
L’ordinanza non esclude quindi, in termini generali, il ricorso al "point and click" per concludere contratti B2B a forma libera. Distingue, piuttosto, il consenso al contratto dalla specifica approvazione delle clausole vessatorie: il doppio flag non costituisce automaticamente l’equivalente digitale della doppia sottoscrizione.
Per i contratti non soggetti a forma ad substantiam, la Corte ritiene utilizzabile una firma elettronica ai sensi del Regolamento eIDAS e indica, tra le possibili modalità, un codice OTP inviato tramite SMS o e-mail. L’OTP deve tuttavia inserirsi in un processo che consenta di collegare l’operazione al firmatario, alle clausole approvate e alla versione del testo accettato. Per gli atti soggetti a forma ad substantiam resta necessaria una verifica specifica alla luce del Codice dell’amministrazione digitale e della disciplina applicabile.
Un confronto con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE
L’orientamento della Cassazione può apparire più rigoroso rispetto a quello espresso dalla Corte di giustizia in materia di clausole attributive della competenza giurisdizionale.
Nella causa El Majdoub del 2015 (caso C‑322/14), la Corte ha ritenuto idonea una procedura di click-wrapping che consentiva di consultare, salvare e stampare le condizioni generali prima della conclusione del contratto. Nella successiva sentenza Tilman del 2022 (caso C‑358/21), relativa alla Convenzione di Lugano, ha considerato soddisfatti i requisiti formali anche in assenza di una separata casella di accettazione, poiché il contratto richiamava espressamente, mediante hyperlink, condizioni generali accessibili e riproducibili prima della sottoscrizione.
Da queste decisioni non può tuttavia ricavarsi una regola generale applicabile a tutte le clausole vessatorie dei contratti B2B online. Le pronunce europee riguardano le convenzioni attributive di competenza nei rapporti transfrontalieri, per le quali la disciplina dell’Unione considera equivalente alla forma scritta una comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo. L’ordinanza dell Cassazione n. 20945/2026 riguarda invece un rapporto interno e applica l’art. 1341 c.c., che richiede una specifica approvazione delle clausole c.d. vessatorie ivi specificamente identificate. I due orientamenti non sono quindi necessariamente in contrasto, ma operano in ambiti differenti.
Le ricadute sui processi contrattuali telematici
L’ordinanza delle Cassazione suggerisce di verificare non solo il contenuto delle condizioni generali, ma anche il percorso di accettazione predisposto per l’utente.
Occorrerà anzitutto individuare le clausole riconducibili all’art. 1341, comma 2, c.c. e richiamarle in modo puntuale, evitando approvazioni cumulative o riferite indistintamente all’intero contratto.
Il flusso dovrebbe distinguere l’accettazione complessiva del contratto dalla specifica approvazione delle clausole vessatorie.
Secondo l’impostazione della Cassazione, quest’ultima richiede una firma elettronica riferibile a un’apposita dichiarazione di approvazione.
L’eventuale utilizzo di un codice OTP deve quindi essere inserito in un processo che consenta di identificare il firmatario, collegare il consenso alle clausole approvate e conservare adeguate evidenze dell’operazione.
Assumono pertanto rilievo la registrazione della versione delle condizioni generali, la data e l’ora dell’accettazione, i dati dell’account e i relativi log.
Il principale rischio consiste nell’affidarsi al doppio flag come equivalente della doppia sottoscrizione, senza prevedere una distinta firma elettronica e un sistema idoneo a documentare il consenso.
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