Pallavicini Legal
Contratti e Commercio

Contratti online e diritto di recesso: un nuovo “pulsante digitale” nel Codice del Consumo

Studio Legale Pallavicini
11 febbraio 2026
3 min di lettura

Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2673, intervenendo sulla disciplina dei contratti a distanza con i consumatori conclusi mediante interfaccia online.

La novità più vistosa è l’introduzione nel Codice del Consumo (art. 54-bis) di una nuova disposizione che disciplina una funzione digitale (o “pulsante”) pensata per rendere il recesso più semplice e immediato in tutti quei contratti a distanza online per i quali il diritto di recesso deve potere esser esercitato.

La disciplina è in vigore dal 23 gennaio 2026. Le modifiche dovranno essere attuate a decorrere dal 19 giugno 2026 per i contratti conclusi successivamente a tale data.

1) Cosa cambia in pratica

Per i contratti a distanza conclusi online, il professionista dovrà ora mettere a disposizione del consumatore una modalità digitale che consenta di recedere dal contratto, tramite la stessa interfaccia utilizzata per la conclusione del medesimo contratto (o comunque un canale digitale equivalente previsto dal professionista).  Questa modalità dovrà consentire al consumatore di inserire o confermare facilmente almeno:

-          il proprio nominativo;

-          gli elementi identificativi del contratto da cui recede;

-          il mezzo elettronico per ricevere la conferma del recesso.

2) Requisiti “di forma” del nuovo strumento

Il sistema messo a disposizione per l’esercizio del recesso dovrà essere:

-          chiaramente leggibile, con dicitura tipo “recedere dal contratto qui” (o equivalente);

-          disponibile in modo continuativo per tutto il periodo utile per esercitare il diritto di recesso;

-          ben visibile e facilmente accessibile nell’interfaccia online.

Dopo la compilazione, il consumatore dovrà poter inviare la dichiarazione tramite un passaggio di conferma (es. “conferma recesso” o equivalente).

3) Conferma su supporto durevole e prova della tempestività del recesso

 Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, il professionista dovrà trasmettere senza indebito ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, che includa:

-          il contenuto della dichiarazione di recesso;

-          data e ora della sua trasmissione.

Il recesso è tempestivo se la dichiarazione online è inviata dal consumatore prima della scadenza del termine applicabile (di regola 14 giorni).

4) Obblighi informativi aggiuntivi

La nuova normativa rafforza altresì gli obblighi informativi precontrattuali a carico del professionista. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto stipulato mediante interfaccia online, il professionista sarà tenuto ad informarlo non solo in merito alle condizioni/termini/modalità di esercizio del recesso, ma anche in merito all’esistenza e della ubicazione nell’interfaccia dello strumento digitale utile ad esercitarlo in modo semplice e immediato.

* * *

L’impatto delle nuova normativa sarà, versomilmente, soprattutto organizzativo e tecnico. Infatti,  anche le piattaforme “piccole” e i siti vetrina con acquisto integrato dovranno conformarsi ai nuovi requisiti.   Quanto all’interfaccia utente, occorrerà inserire un percorso di recesso online che rispetti i requisiti minimi in termini di visibilità, accessibilità, disponibilità continua. Nel “pulsante” si dovrà fare ricorso a diciture semplici e autoesplicative (dunque evitare formule ambigue tipo “contattaci”). Si dovranno infine adeguare i processi interni al fine di generare e inviare subito al cliente una conferma “durevole” e aggiornare i testi  per indicare chiaramente dove si trova lo strumento utile all’eventuale esercizio del recesso.

 

FAQ – Nuovo recesso digitale

🔹 Vale solo per e-commerce “grandi”?

No: la regola riguarda i contratti a distanza conclusi online. Se vendi a consumatori tramite sito/app e concludi il contratto online, devi considerare l’adeguamento.

🔹 È sufficiente un form “Contattaci” o una mail dedicata?

Il decreto richiede una modalità digitale di recesso accessibile e chiaramente identificata (con dicitura tipo “recedere dal contratto qui”) e un passaggio di conferma recesso. Un semplice canale generico da solo non basta e non soddisfa i nuovi requisiti.

🔹 Devo rilasciare una ricevuta?

Sì: dopo l’invio, devi trasmettere senza indebito ritardo un avviso di ricevimento al cliente su supporto durevole con testo + data/ora.

🔹 Da quando è obbligatorio?

La nuova normativa è in vigore dal 23 gennaio 2026. Le modifiche però dovranno essere applicate a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

🔹 Il decreto riguarda solo il Codice del Consumo?

No: oltre al Codice del Consumo, il decreto interviene anche sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, incidendo su TUB e Codice delle Assicurazioni Private.

Tag:

#diritto dei consumatori#recesso#contratti online

Hai bisogno di una consulenza specifica?

Ogni situazione è unica. Una strategia su misura può aiutarti a vedere finalmente i tuoi sforzi premiati.

Richiedi Consulenza Iniziale Senza Impegno