Con sentenza del 4 dicembre 2025 (cause riunite C-580/23 Mio e C-795/23 USM Haller), la Corte di Giustizia UE interviene su uno dei punti più delicati nel contenzioso sul design: quando un prodotto funzionale (arredo, illuminazione, accessori, ecc.) può beneficiare della tutela autoriale, e come si valuta la contraffazione.
1) Il contesto: due casi nel settore arredo
Le domande pregiudiziali nascono da due controversie tipiche del mercato delle riproduzioni: da un lato un tavolo da pranzo con forti somiglianze rispetto a un modello anteriore; dall’altro un sistema di arredo modulare (composto da tubi e giunti sferici sui quali sono innestati pannelli colorati) riprodotto in modo sostanzialmente identico da un concorrente.
2) Nessuna “soglia più alta” per le opere di arti applicate
La Corte chiarisce che non esiste un rapporto “regola/eccezione” tra tutela design e tutela autoriale: se l’oggetto soddisfa i requisiti dell’“opera” ai sensi della Direttiva 2001/29, la protezione d’autore si applica senza richiedere criteri più severi rispetto alle opere tradizionali. Questo passaggio è rilevante perché neutralizza (almeno sul piano dei principi) l’idea, ancora frequente nei contenziosi, secondo cui per il design “servirebbe qualcosa in più” rispetto alla "originalità" richiesta in generale.
3) Originalità: contano le scelte libere e creative, non l’“effetto estetico”
Resta dunque valido un "test" consolidato: l’oggetto è protetto ai sensi della legge sul diritto d'autore se riflette la personalità dell’autore stesso tramite scelte libere e creative.
Per i prodotti e le creazione c.d. "utili", la Corte ribadisce però un punto decisivo: le scelte imposte da vincoli (tecnici, ergonomici, di sicurezza, di standard settoriali) non sono creative. Fattori quali le intenzioni degli autori, le ispirazioni, l'utilizzo di forme già note o riconoscimenti “successivi” possono essere considerati, ma non sono né necessari, né determinanti. In altre parole: l’originalità va cercata soprattutto nell’oggetto “così come appare”.
4) Contraffazione: basta la ripresa riconoscibile degli elementi creativi
Sul versante della violazione, la Corte prende posizione contro un automatismo concettuale spesso importato (impropriamente) dal diritto dei disegni/modelli: la contraffazione, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, non si fonda sull’“impressione generale” dell’insieme. Stando alla Corte, il giudice deve invece:
individuare gli elementi originali/creativi dell’opera protetta;
verificare se tali elementi siano stati ripresi in modo riconoscibile nel prodotto contestato.
Non è determinante né la stessa impressione visiva generale, né il “grado” di originalità (una volta che l’opera supera la soglia dell’originalità, la tutela non si “restringe” perché l’apporto creativo sarebbe modesto).
5) Implicazioni operative per imprese, designer e operatori di settore
La decisione in analisi sposta il baricentro probatorio delle tutela autoriale su due piani: (i) dimostrare quali scelte creative non sono state imposte dalla funzione; (ii) dimostrare la ripresa riconoscibile di quelle scelte.
In pratica, per chi crea e commercializza design, diventa sempre più centrale:
mappare gli elementi “liberi” del progetto (proporzioni, ritmo modulare, combinazioni, dettagli non imposti);
conservare evidenze del processo (varianti, alternative scartate, motivazioni progettuali) utili a far emergere lo spazio di libertà;
impostare le azioni (o le difese) con un confronto mirato sugli elementi creativi, evitando di affidarsi solo a un confronto estetico complessivo.
Lo studio è a disposizione per supportare aziende e designer nella strategia di tutela, nella raccolta delle prove e nella gestione del relativo contenzioso.
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