Con l’adozione delle nuove Linee Guida sull’accessibilità dei servizi, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) interviene su un rilevante passaggio attuativo del d.lgs. n. 82/2022, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act – EAA).
Si tratta di un tassello che si colloca nel percorso già avviato – su cui ci si è soffermati in un precedente contributo – volto a estendere in modo significativo gli obblighi di accessibilità anche ai servizi digitali offerti da operatori privati. In questo quadro, merita un breve richiamo anche la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. “Legge Stanca”). Le Linee Guida specificano infatti un quadro normativo che già conosceva obblighi di accessibilità in ambito ICT, ma prevalentemente riferiti alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti ad esse assimilati (ovvero, soggetti privati di rilevanti dimensioni economiche che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili).
Le Linee Guida, adottate ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, hanno natura di regola tecnica e sono il risultato di un procedimento articolato, che ha incluso una consultazione pubblica e il coinvolgimento di diverse autorità (tra cui il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata), nonché la notifica alla Commissione europea secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, a conferma del ruolo delle Linee Guida come strumento destinato a rendere operativi obblighi già previsti dalla normativa.
Sotto il profilo soggettivo e oggettivo, l’ambito di applicazione è ampio e coerente con quello delineato dal decreto legislativo n. 82/2022. Le disposizioni riguardano, tra gli altri, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i servizi che danno accesso a contenuti audiovisivi, il trasporto passeggeri, i servizi bancari per i consumatori, gli e-book e i servizi di commercio elettronico. Si tratta di un perimetro che, nella pratica, coinvolge una quota significativa dei servizi digitali offerti al pubblico, rendendo la disciplina particolarmente rilevante anche per operatori che, fino a tempi recenti, erano rimasti ai margini della normativa sull’accessibilità, con alcune attenuazioni per le microimprese, per le quali il legislatore europeo e nazionale prevedono margini di esclusione o semplificazione.
Sul piano dei contenuti, le Linee Guida non introducono obblighi nuovi, ma sviluppano e precisano quelli già previsti dal decreto, con un taglio esplicitamente operativo. Il documento dedica ampio spazio ai principi generali dell’accessibilità – strutturati secondo i criteri ormai consolidati (percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto) – e insiste sull’esigenza di integrare tali requisiti sin dalla fase di progettazione del servizio (“accessibilità by design e by default”). Accanto a ciò, vengono dettagliati i requisiti tecnici applicabili, anche attraverso il rinvio a standard europei e internazionali (tra cui la norma EN 301 549 e le WCAG), che assumono rilievo ai fini della presunzione di conformità.
In termini applicativi, tali indicazioni assumono particolare rilievo, ad esempio, nel contesto dei servizi di commercio elettronico. Le Linee Guida chiariscono infatti che l’accessibilità deve essere garantita lungo l’intero percorso di acquisto, includendo le informazioni precontrattuali, le funzionalità di ricerca e selezione dei prodotti e, soprattutto, le fasi di checkout e pagamento. Ciò implica che le interfacce debbano essere utilizzabili anche tramite tecnologie assistive, che i contenuti siano strutturati in modo comprensibile e navigabile e che le informazioni essenziali siano percepibili senza ambiguità. Si tratta di indicazioni che rendono più verificabile il rispetto degli obblighi già previsti dal quadro normativo.
Le Linee Guida dedicano inoltre attenzione agli aspetti organizzativi, evidenziando l’esigenza che gli operatori si dotino di adeguati presidi interni per la gestione dei requisiti di accessibilità. In questa prospettiva, pur in assenza di un obbligo generalizzato di nomina, emerge nella prassi la necessità di individuare figure o referenti interni responsabili del coordinamento delle attività di conformità, anche in relazione ai processi di sviluppo, monitoraggio e gestione delle segnalazioni.
In questo quadro, le Linee Guida intervengono anche su aspetti concreti della compliance, come la valutazione preliminare dei servizi, la gestione delle informazioni da fornire agli utenti e l’organizzazione interna dei processi. Viene inoltre affrontato il tema delle eccezioni, in particolare attraverso le disposizioni specifiche per le microimprese e la disciplina dell’onere sproporzionato, che consente di modulare gli obblighi in presenza di determinate condizioni, secondo criteri che devono essere documentati e verificabili.
Sul piano applicativo, si segnala anche l’introduzione di strumenti destinati a favorire il monitoraggio e l’interazione tra operatori e autorità. In particolare, è prevista una piattaforma per la segnalazione delle non conformità ai requisiti di accessibilità, che potrà essere utilizzata sia dagli utenti sia dagli operatori per comunicare criticità e misure correttive adottate. Questo elemento suggerisce un approccio che, almeno nelle intenzioni, combina funzioni di vigilanza e supporto.
Nel complesso, l’adozione delle Linee Guida contribuisce a rendere più definito il quadro applicativo dell’European Accessibility Act nel contesto italiano. È verosimile che l’impatto maggiore delle Linee Guida si registri sul piano organizzativo, imponendo agli operatori di strutturare in modo più sistematico i processi di progettazione e gestione dei servizi digitali. Resta tuttavia da verificare, in concreto, come tali indicazioni saranno applicate e quale sarà il ruolo delle autorità competenti nella fase di controllo e enforcement.
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