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Sezioni specializzate in materia di impresa e Sezioni ordinarie: si pronuncia la Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 24674/2020 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul riparto di competenza giurisdizionale tra “sezioni specializzate in materia di impresa” e “sezioni ordinarie”. La Corte conferma il principio secondo cui rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le domande volte alla repressione di atti di concorrenza sleale c.d. “interferenti” che si fondano cioè su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (tra cui un marchio, un brevetto, un design e così via), mentre per le istanze relative ad atti di concorrenza sleale c.d. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non rappresenta elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, la competenza spetta alla giurisdizione ordinaria. Come sottolinea la Corte, per distinguere tra atti di concorrenza “interferenti” o meno, occorre sempre avere riguardo alla prospettazione dei fatti proposta dalla parte che agisce in giudizio, a prescindere dalla loro effettiva fondatezza. Sussiste quindi la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa quando, come nel caso di cui si è occupata la Corte, la prospettazione di parte attrice è volta a sostenere, tra l’altro, la responsabilità precontrattuale, l’inadempimento di accordi commerciali per la promozione di un marchio e la concorrenza sleale, implicanti una violazione di marchio come elemento costitutivo. #IntellectualProperty #Trademarks