Advertising & Competition

Novità per imprese culturali creative e creatori digitali

L’11 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge 7 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” (di seguito anche “Legge sul Made In Italy”).

Tra le varie disposizioni programmatiche introdotte, due riguardano specificamente le “Imprese Culturali e Creative”, nonché i “Creatori Digitali”.

Imprese Culturali e Creative

L’art. 25 Legge sul Made In Italy dedicato a “Imprese Culturali e Creative”:

1. introduce una definizione normativa di impresa culturale e creativa nei seguenti termini:

E’ qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.”

Dove per “attività e prodotti culturali” si intendono le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell’ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura;

2. prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le modalità e le condizioni del riconoscimento o revoca della qualifica di “impresa culturale e creativa” ad opera del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

3. prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese una sezione speciale in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l’elenco delle stesse;

4. consente alle imprese culturali e creative di introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di “impresa culturale e creativa” o “ICC” e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Perché può contare

Le imprese che presentano i necessari requisiti potranno attivarsi per rienatrare nel novero delle c.d. “imprese culturali e creative”, nonché attivarsi per ottenere la relativa qualifica. Ciò potrebbe essere la premessa per divenire destinatari di eventuali iniziative a tutela delle imprese culturali e creative, nonché per la facoltà di usare la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” a fini di comunicazione e accreditamento dell’azienda sul mercato. L’art. 30 della Legge sul Made In Italy prefigura infatti l’adozione, entro i successivi dodici mesi, di un piano strategico diretto alla promozione e allo sviluppo delle imprese culturali e creative, in considerazione delle seguenti finalità:

-favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

-favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

-incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell’istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l’integrazione con gli altri settori produttivi;

-favorire lo sviluppo delle opere dell’ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

-promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

 

Creatori Digitali

L’art. 27 Legge sul Made In Italy dedicato ai “Creatori Digitali”:

1. introduce una definizione normativa di “Creatori Digitali” come artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale;

2. per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633.

Perché può contare

L’iscrizione nel registro sopra citato produrrà effetti probatori in ordine all’esistenza dell’opera, alla sua paternità e alla data di pubblicazione. Si rammenta in ogni caso l’esistenza di altri strumenti idonei a produrre simili effetti probatori, come l’invio di PEC a cui risulta allegata l’opera dell’ingegno oppure la più recente possibilità di registrazione su tecnologie a registro distribuito, le cosiddette blockchain.

La creazione di un registro per le opere dei creatori digitali rappresenta in ogni caso un segnale di consapevolezza del legislatore rispetto a un mercato in costante crescita.

La suddetta iniziativa si abbina peraltro a quella assunta sul fronte specifico dei creatori di contenuti “influencer” con l’adozione di linee guida da parte dall’AGCOM le quali definiranno un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia che raggiungono, tra l’altro, almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano e hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati). Su questo tema si rinvia al comunicato stampa AGCOM: https://www.agcom.it/documents/10179/32882112/Comunicato+stampa+10-01-2024/2d44dede-71b2-441f-9654-817833c4b0fe?version=1.0).