Contracts & Commerce

Comunione di brevetto, sfruttamento dell’invenzione e importanza della disciplina contrattuale

Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte d’Appello di Venezia  si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto un brevetto in contitolarità.

Confermando l’esito del precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello ha ritenuto che i diritti i proprietà industriale in comunione possano, salvo diverso accordo, essere oggetto di sfruttamento interno diretto da parte di ciascun contitolare, in modo simultaneo, pieno e indipendente.

Ad avviso della Corte, imporre la necessità di richiedere il consenso dell’altro contitolare anche in caso di sfruttamento interno diretto svuoterebbe completamente il diritto conferito dal brevetto stesso e non sarebbe coerente la disciplina civilistica in materia di comunione (artt. 1102 e seguenti del Codice Civile).  Nella propria articolata lettura, la Corte rileva, tra l’altro, come accedere alla opposta tesi della necessaria autorizzazione comporterebbe almeno i seguenti inconvenienti sistematici: a) perdita di individualità dell’art. 1102 Codice Civile, il quale prevede il diritto di ciascun comproprietario di utilizzare la cosa comune nel limite in cui non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, dato che tale previsione sarebbe assorbita negli artt. 1105 e 1108 Codice Civile; b) perdita di operatività dell’art. 1103, comma 1 Codice Civile in quanto la cessione di quota del bene comune diverrebbe in sostanza impossibile, poiché nessuno avrebbe interesse ad acquisire un diritto non esercitabile in via diretta e necessitante sempre e comunque del consenso dell’altro contitolare.

La Corte ribadisce infine la possibilità di derogare al suddetto assetto mediante accordi specifici, come del resto previsto dal dato letterale dell’art. 6 Codice di Proprietà Industriale.

La decisione in questione prende posizione su un tema controverso, discostandosi consapevolmente da un precedente orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione.

Anche in ragione di ciò, appare senz’altro opportuno disciplinare contrattualmente e in modo specifico diritti e obblighi di ciascun contitolare di un diritto di proprietà industriale. La controversia alla base della decisione in commento è dipesa anche da una lacuna del contratto in essere tra le parti il quale non conteneva una disciplina specifica dello sfruttamento del brevetto in comunione.

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